La diligenza e la meritevolezza del debitore esdebitato per incapienza
- I requisiti per accedere alla procedura
L’esdebitazione del debitore incapiente (link all’altro articolo) è un istituto introdotto con l’ultima riforma in materia del 2019, con la finalità di consentire al debitore di liberarsi di tutti i debiti, pur non avendo nessuna utilità da mettere a disposizione della procedura per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali.
Il debitore, per accedere alla procedura disciplinata all’art. 283 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi), deve rispondere a determinati requisiti:
- deve essere una persona fisica
- non deve essere già stato esdebitato per incapienza, perché, data l’eccezionalità del beneficio, si può accedere alla procedura una sola volta
- deve risultare meritevole
- non deve essere in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura
- In particolare, i requisiti della meritevolezza e della diligenza del debitore
L’esdebitazione del debitore incapiente non può annoverarsi tra le procedure concorsuali, in quanto non è volta al soddisfacimento, seppure parziale, dei creditori concorsuali, ma alla dichiarazione di inesigibilità dei debiti contratti antecedentemente al decreto di esdebitazione.
L’art. 283 del codice della crisi introduce, quindi, una norma eccezionale nel nostro ordinamento, che, per essere correttamente applicata, richiede la sussistenza di due condizioni: la meritevolezza del debitore e la sua diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.
La prima è valutata dal giudice, se del caso anche previa assunzione di tutte le informazioni che ritenga utili, la seconda, ancora prima che dal giudice, è vagliata dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che ne deve dare indicazione nella relazione particolareggiata che accompagna la domanda del debitore di accesso alla procedura.
Dalla lettura della norma nel suo complesso emerge che la valutazione del giudice si orienta in due direzioni convergenti, per le quali, rispettivamente, il debitore:
- non deve aver compiuto atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta, posti in essere con dolo o colpa grave, idonei a rappresentare un pregiudizio per la soddisfazione dei creditori;
- non deve aver contratto obbligazioni pecuniarie in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa grave, cioè nonostante la ragionevole prevedibilità che la sua capacità patrimoniale non sarebbe stata adeguata a garantirne l’adempimento.
A ciò si aggiunge l’altra condizione essenziale, per la quale il debitore:
- non deve essere titolare di beni o altre attività che possano essere liquidate, con cui poter retribuire, almeno parzialmente, i creditori concorsuali.
La decisione del giudice, in ogni caso, è soggetta a reclamo, i creditori concorsuali che ritengano non integrato il requisito della meritevolezza hanno a disposizione questo strumento per manifestare le loro ragioni, al fine di persuadere il giudice a revocare il decreto, qualora convenga con essi per l’insussistenza dei presupposti per la sua emanazione.
Sempre nell’ottica della valorizzazione della diligenza del debitore, la norma in esame dispone che ogni anno, per i successivi quattro anni, il debitore deve presentare una dichiarazione in cui siano evidenziate eventuali sopravvenienze, che, se consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, devono essere messe a disposizione della procedura. La mancata presentazione della relazione, da parte del debitore, è sanzionata con la revoca del decreto di esdebitazione.
Sul tema, si ritiene significativo richiamare l’orientamento del Tribunale di Ivrea (Trib Ivrea, 1 agosto 2023, Est. Petronzi), per il quale il comportamento del debitore che ha concentrato sistematicamente e per lungo tempo le sue esposizioni nei confronti di un solo creditore, l’Erario, è qualificabile non meritevole, perché il debitore, imprenditore cessato, negli anni in cui aveva solto l’attività d’impresa che ha concorso a generare parte rilevante dei debiti, ha scelto di “indirizzare” l’inadempimento solo esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l’Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, – il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.), – e favorendo invece gli ulteriori creditori, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, che costituisce un principio cardine per la gestione delle crisi.
Nel caso di specie, quindi, risulterebbero non integrati i due presupposti, della meritevolezza e della diligenza del debitore, dal momento che questi avrebbe intenzionalmente penalizzato un solo creditore, l’Erario.
Ovviamente, il diniego all’accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente non esclude, per lo stesso debitore, la possibilità di accedere ad altra procedura regolata dal Codice della crisi.