Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione: l’accordo di ristrutturazione ordinario
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.
Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accanto all’accordo di ristrutturazione ordinario, che si può sinteticamente definire quale l’accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 D.Lgs. 14/2019), si trovano, infatti, l’accordo di ristrutturazione agevolato, in cui il numero minimo dei creditori che sottoscrivono l’accordo deve rappresentare, ai fini della validità dell’accordo, almeno il 30% dei crediti (art. 67 D.Lgs. 14/2019), e l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019), in cui il numero minimo dei creditori che devono sottoscrivere l’accordo, ai fini della sua validità, deve costituire almeno il 75% dei crediti.
Chi può stipulare l’accordo di ristrutturazione ordinario dei debiti
L’accordo di ristrutturazione ordinario può essere proposto da un imprenditore, anche non commerciale, ma ad eccezione dell’imprenditore minore, che versi in stato di crisi o di insolvenza ai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Contenuto minimo e caratteristiche principali dell’accordo di ristrutturazione ordinario
L’accordo di ristrutturazione deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consente l’attuazione, in particolare deve indicare:
- la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- le principali cause della crisi;
- le strategie di intervento finalizzate al superamento della criticità e i tempi di attuazione;
- l’elenco dei creditori che aderiscono all’accordo, l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione e, se sono già in corso trattative, il loro stato attuale;
- l’elenco dei creditori che non aderiscono all’accordo (c.d. creditori estranei) con l’indicazione delle risorse destinate al totale soddisfacimento dei loro crediti;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi previsti di attuazione;
- gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- il piano industriale con evidenziati i suoi effetti sul piano finanziario;
- la data certa del documento.
Inoltre, il piano deve essere redatto in modo da garantire il totale pagamento dei crediti dei creditori estranei, entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti in tale data, negli altri casi il termine di centoventi giorni inizia a decorrere dalla scadenza di ognuno.
Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dell’accordo di ristrutturazione ordinario
A conclusione della fase di negoziazione tra il debitore e i creditori aderenti e della conseguente redazione del piano è richiesta l’asseverazione di un professionista indipendente che attesti:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano;
- che l’attuazione del piano garantisca il totale pagamento dei debiti dei creditori estranei.
Omologazione dell’accordo di ristrutturazione ordinario
L’accordo di ristrutturazione ordinario è soggetto all’omologazione da parte del tribunale territorialmente competente, secondo la procedura di cui all’art. 48 del D.Lgs. 14/2019.
Avverso la domanda di omologazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese.
L’omologazione dell’accordo di ristrutturazione viene effettuata con sentenza, soggetta anch’essa a trascrizione nel Registro delle Imprese.