L’esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 283 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi), che è stato accolto con particolare favore fin dai primi commentatori.
Questa norma, infatti, consente anche al debitore che, non solo non ha più la titolarità di alcun tipo di attivo patrimoniale, ma che, allo stato, non ha neppure alcuna possibilità di produrre nuovi redditi, di rimettersi in attività sul mercato e, non ultimo, di riuscire a produrre una utilità idonea a soddisfare almeno in parte i creditori concorsuali, se sopraggiunta nei quattro anni successivi alla emanazione del decreto di esdebitazione.
La procedura prevista dal legislatore del 2019 prevede alcuni passaggi obbligati, analizziamoli in ordine.
- Chi può accedere alla procedura
Il debitore, per accedere alla procedura, deve presentare alcuni imprescindibili requisiti:
- deve necessariamente essere una persona fisica. Non possono, quindi, accedere all’istituto società, associazioni e enti di qualsiasi tipologia.
- deve essere meritevole, non deve, cioè, aver commesso atti in frode o causato con dolo o colpa grave la formazione dell’indebitamento. La meritevolezza (link all’altro articolo) è accertata dal giudice, che può basarsi anche su eventuali informazioni assunte a tal fine.
- non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. In altri termini, il debitore non deve essere né titolare di alcuna entità patrimoniale né percettore di alcun reddito.
La valutazione deve essere fatta avendo come riferimento la situazione economico-patrimoniale che il debitore presenta al momento della domanda e risalendo da essa fino al quinto anno antecedente, termine entro il quale può essere esercitata l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 del Codice civile.
- non deve avere già avuto in precedenza accesso alla stessa procedura.
- Nuove utilità successive al decreto del giudice
Anche qualora il debitore che sia in possesso di tutti gli elencati requisiti sia ammesso alla procedura, scatta in ogni caso a suo carico l’obbligo di pagamento del debito se nei quattro anni successivi al decreto del giudice si ritroverà a percepire delle utilità rilevanti che gli consentano di soddisfare i creditori concorsuali in una misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.
In proposito, il legislatore del 2019 ha ritenuto di dover espressamente precisare che, per la determinazione della eventuale sopravvenienza e correlata entità di dette utilità, non sono da prendere in considerazione i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
Se quindi, il debitore, nel quadriennio successivo al decreto del giudice inizi, ad esempio, a percepire un reddito da lavoro dipendente o da pensione, dovrà mettere a disposizione della procedura (per il soddisfacimento dei creditori concorsuali) le somme eventualmente eccedenti da quanto necessario al mantenimento del debitore stesso e dei suoi familiari predeterminato dallo stesso legislatore (art. 283 comma 2) nella misura dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.
- La procedura di esdebitazione del debitore incapiente
Il debitore che ritenga di soddisfare tutti i requisiti necessari, elencati al precedente par. 1, deve presentare la domanda a un Organismo di Composizione della Crisi-OCC, scelto tra quelli con sede nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente.
Una volta superato il vaglio di legittimità e fattibilità dell’OCC, il debitore, con l’ausilio del Gestore della crisi nominato dallo stesso OCC, presenta la domanda di esdebitazione al tribunale.
Alla domanda devono essere allegati almeno:
- l’elenco di tutti i creditori
- l’elenco di tutti i crediti con indicati gli importi
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- l’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare (stipendi, pensioni, ecc.)
- la relazione particolareggiata dell’OCC che deve indicare:
- le ragioni dell’indebitamento
- la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni rimaste insolute
- le ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
- gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- la valutazione in merito alla completezza e all’attendibilità di quanto dichiarato dal debitore con la domanda e i relativi allegati.
La valutazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 283, si deve estendere alla posizione del soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario), per verificare se abbia effettuato una corretta valutazione del suo merito creditizio al momento dell’erogazione del credito ad un soggetto in gravi difficoltà finanziarie. La norma, nonostante abbia il fine meritevole di contrastare la pratica di erogare credito anche in mancanza di fondati presupposti di solvibilità del contraente, è rimasta, tuttavia, un’arma spuntata, in quanto priva di correlata sanzione.
- Il decreto del giudice
Una volta esaminata la documentazione fornita dall’OCC, il giudice emette il decreto con cui concede l’esdebitazione.
Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori.
I creditori hanno un termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto per presentare opposizione.
Una volta decorso il termine dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, se vi sono uno o più creditori opponenti, instaura un contradditorio con il debitore, all’esito del quale conferma o revoca il decreto di esdebitazione. Anche questo ulteriore adempimento è, ad ogni modo, soggetto a reclamo.
Nel decreto il giudice indica anche le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
- Le eventuali utilità successive al decreto
La norma in esame prevede che, a fronte della liberazione da tutti i debiti decretata in totale assenza di attività in capo al debitore, da raffrontare con le passività, rimaste, perciò, completamente insoddisfatte, il debitore debba mettere a disposizione dei creditori concorsuali, facendole confluire nella procedura, eventuali utilità sopraggiunte successivamente al decreto, nel rispetto dei criteri descritti al precedente par. 2.
Le eventuali sopravvenienze possono essere comunicate alla procedura direttamente dal debitore o da uno o piò creditori, o, ancora, dall’OCC, al quale il comma 9 dell’articolo 283 attribuisce alche il potere di compiere gli accertamenti necessari.