Nozione di esdebitazione
L’esdebitazione è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2012, ed è attualmente disciplinata agli artt. 278 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI).
L’art. 278 del Codice della Crisi, disposizione di apertura del capo dedicato all’istituto in esame, testualmente, difatti, fornisce la definizione dell’istituto: “L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”.
Presupposti soggettivi e oggettivi dell’esdebitazione
a) presupposto soggettivo
Dal punto di vista soggettivo, possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori: consumatori, professionisti, imprenditori (in quest’ultima categoria sono ricompresi tutti gli imprenditori, agricoli, commerciali o artigiani, siano essi in forma individuale o collettiva, compresi gruppi di imprese e società pubbliche, ad eccezione dello Stato e degli enti pubblici – art. 1. C. 1, CCI).
b) presupposto oggettivo: per essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione il debitore deve rispondere contemporaneamente alle seguenti condizioni:
- non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi non sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve avere distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non deve avere ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e deve avere collaborato fattivamente con gli organi della procedura;
- non deve avere già beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti;
- non deve avere già beneficiato per due volte dell’istituto di esdebitazione;
- devono essere trascorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione, sempre che la procedura non si sia chiusa in un termine inferiore.
La procedura di esdebitazione
L’esdebitazione opera di diritto, qualora ricorrano i presupposti sopra elencati, in particolare, quando si verifica la condizione temporale, quando, cioè, sono trascorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura liquidatoria, ovvero la medesima sia stata chiusa prima dello spirare di detto termine. A seconda dei casi essa può essere disposta dal giudice d’ufficio, ovvero su richiesta del debitore.
a) esdebitazione disposta dal giudice su richiesta del debitore.
Al compimento del terzo anno dall’avvio della procedura, spetta al debitore l’onere di attivarsi per ottenere l’esdebitazione, sempre che, lo si ricorda, ricorrano anche gli altri presupposti oggettivi indicati nel precedente paragrafo.
b) esdebitazione disposta d’ufficio dal giudice.
Nel caso in cui la procedura si chiuda prima di raggiungere detto termine di tre anni i il giudice dichiara d’ufficio l’intervenuta esdebitazione.
In entrambe le ipotesi i passaggi successivi sono identici:
- Verificato il superamento positivo della condizione temporale e la contestuale presenza del presupposto soggettivo e di tutti gli altri componenti del presupposto oggettivo, il Giudice emette decreto, con il quale dichiara operante l’esdebitazione, e, per l’effetto, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti (art. 281, c. 1, CCI);
- Il decreto del Giudice è:
- comunicato a:
– tutti gli organi della procedura
– pubblico ministero
– creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti. - iscritto a cura del cancelliere nel registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui il debitore richiedente sia un consumatore o un professionista, nell’apposita area dedicata, presente sul sito web del tribunale o, in mancanza, sul sito web del Ministero di Giustizia.
- comunicato a:
- Ciascuno dei soggetti elencati può proporre reclamo nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- Decorso inutilmente tale termine l’esdebitazione si consolida definitivamente.
La particolare procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente
L’art. 283 CCI regolamenta espressamente il caso in cui il debitore non abbia assolutamente niente da offrire ai creditori. Difatti, il menzionato articolo, nell’inquadrare la fattispecie, individua il destinatario della norma in colui che, essendo “persona fisica meritevole, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” (art. 283, comma 1, prima parte, CCI).
In tal caso, il sovraindebitato può accedere alla esdebitazione, ma, avverte il legislatore, soltanto una volta, e fermo restando che, qualora nei quattro anni successivi, decorrenti dal decreto del giudice, sopraggiungano nella disponibilità del debitore utilità rilevanti, questi sarà obbligato al pagamento del debito nella misura corrispondente. E allo scopo precisa che per “utilità rilevanti” devono intendersi quelle utilità “che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessivamente non inferiore al dieci per cento”, e fornisce i criteri per lo svolgimento della corrispondente “valutazione di rilevanza”.
Nel caso della liquidazione controllata, qualora il giudice non proceda d’ufficio a decretare l’esdebitazione al momento della chiusura della procedura, la domanda di esdebitazione deve essere presentata dal debitore tramite l’OCC-Organismo di Composizione della Crisi (da sovraindebitamento), corredata della seguente documentazione (art. 283, c. 3, CCI):
a) elenco dei creditori e delle somme rispettivamente spettanti;
b) elenco degli atti si straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) elenco di stipendi, pensioni, salari e, in generale, di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
e) relazione particolareggiata predisposta dall’OCC e recante, tra l’altro:
i. indicazione delle cause dello stato di sovraindebitamento e della “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
ii. indicazione delle ragioni che hanno comportato l’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
iii. indicazione di eventuali atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori;
iv. valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione già depositata dal debitore.
Una volta ricevuta la domanda di esdebitazione, il giudice procede come sopra descritto, con la precisazione che, nel caso di reclamo, depositato da uno o più creditori nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di esdebitazione, il giudice dovrà disporre nelle forme che riterrà più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, all’esito del quale deciderà se confermare o revocare il decreto.
Il ruolo del consulente nella procedura di esdebitazione
Al momento in cui il debitore si trova coinvolto in una procedura concorsuale è del tutto legittimo, anzitutto, che non sia neppure al corrente dell’esistenza dell’istituto dell’esdebitazione, o, quanto meno, che non conosca i presupposti per potervi fare ricorso.
Al di fuori, quindi, dei casi in cui l’esdebitazione possa essere disposta d’ufficio dal giudice, che si verificano, lo ricordiamo, quando la procedura liquidatoria si concluda in presenza dei presupposti oggettivi sopraelencati, la cui esistenza concreta è condizione necessaria per l’applicabilità della normativa in oggetto, la domanda di esdebitazione deve essere proposta dal debitore interessato, direttamente al giudice, o, nel caso del procedimento di liquidazione controllata, all’OCC, che opera quale tramite di raccordo con il giudice.
Vista la vastità, la complessità e, non ultimo, la novità della materia in esame, è evidente quanto sia importante poter contare su un consulente esperto per impostare correttamente la domanda e essere adeguatamente supportati per l’intera procedura.