Lo strumento della composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata della crisi è uno strumento che il nostro legislatore, in armonia con le indicazioni di provenienza unionale, mette a disposizione di tutti gli imprenditori, senza distinzione alcuna, quando sussistano due presupposti:
1) l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e
2) risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Attivando la procedura della composizione negoziata della crisi, con l’accesso all’apposita piattaforma telematica gestita dal sistema Unioncamere, l’imprenditore domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente di nominare un “esperto”, con la funzione di agevolare le trattative tra il medesimo imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi o di insolvenza in cui versa l’imprenditore (art. 12 CCI).
L’istituto segue la linea di indirizzo del legislatore europeo di anticipare l’intervento in funzione preventiva, quando la situazione di pre-crisi non è ancora irreversibile, quando, in altri termini, l’impresa non è ancora irrecuperabilmente decotta, ma, anzi, se adeguatamente ristrutturata, è potenzialmente ancora in grado di produrre ricchezza.
Nella procedura della composizione negoziata l’imprenditore non perde mai il controllo della propria impresa, ma accetta di collaborare con l’esperto, confidando che l’esperienza e la terzietà di quest’ultimo siano di ausilio per il superamento positivo delle difficoltà patrimoniali o economico-finanziarie in cui versa la sua azienda.
Le misure protettive e cautelari
Alle misure protettive nella composizione negoziata sono dedicati gli artt. 18 e 19 CCI.
Le misure protettive del patrimonio possono essere richieste direttamente dall’imprenditore, sia nell’istanza di nomina dell’esperto, sia anche successivamente, nel corso della procedura. Alle misure protettive può accompagnarsi la richiesta di provvedimenti cautelari, qualora si configurino come necessari per il proseguimento e il buon fine delle trattative.
L’istanza con cui viene richiesta l’applicazione di misure protettive, e di eventuali correlati provvedimenti cautelari, deve essere presentata attraverso la piattaforma telematica dedicata e con essa l’imprenditore può chiedere che le misure siano applicate:
- esclusivamente per alcune tipologie di iniziative che potrebbero essere intraprese dai creditori;
- nei confronti soltanto di alcuni creditori o di alcune categorie di creditori.
L’istanza di applicazione delle misure protettive è soggetta a pubblicazione nel Registro Imprese, corredata dell’accettazione dell’esperto.
Effetti della pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese
La pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive nel Registro Imprese produce importanti effetti, difatti, da tale giorno:
a) i creditori interessati non possono:
- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
- iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
- per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza:
- rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti;
- provocare la risoluzione dei contratti pendenti;
- anticipare la scadenza dei contratti pendenti;
- apportare modifiche ai contratti pendenti in danno dell’imprenditore.
Ai medesimi creditori interessati è, tuttavia, consentito sospendere l’adempimento dei contratti pendenti limitatamente al periodo tra la pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese e la conferma delle misure richieste da parte del giudice competente.
b) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, fino alla conclusione delle trattative, ovvero alla revoca dell’istanza di composizione negoziata, sempre che il giudice non disponga la revoca delle misure protettive precedentemente concesse.
Il procedimento di convalida delle misure protettive
a) deposito del ricorso
L’atto di avvio del procedimento di convalida delle misure protettive è il deposito del ricorso, recante l’istanza con cui ne viene fatta richiesta, corredata dalla dichiarazione di accettazione dell’esperto, presso il Tribunale territorialmente competente e dell’ulteriore documentazione di cui all’art. 19, comma 2, CCI.
Il deposito deve avvenire entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel Registro Imprese. Il mancato rispetto di detto termine è causa di perdita di efficacia delle misure. L’inefficacia viene dichiarata con decreto motivato dal Tribunale adito, inaudita altera parte.
Nel medesimo ricorso, l’imprenditore può presentare anche richiesta di modifica delle misure protettive oggetto dell’istanza, e, se il caso concreto lo richiede, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a buon fine le trattative.
Il procedimento segue la forma prevista agli artt. 669-bis e seguenti del Codice di procedura civile.
Il Tribunale si pronuncia con ordinanza, reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies del Codice di procedura civile.
b) udienza di convalida
A pena di perdita di inefficacia delle misure protettive, nei successivi trenta giorni dal deposito del ricorso, l’imprenditore deve curarsi che sia pubblicato nel Registro Imprese il numero di ruolo del ricorso depositato.
Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, il Tribunale fissa con decreto l’udienza e ne dispone la notifica al ricorrente e all’esperto. Il mancato rispetto del termine è causa di perdita di efficacia delle misure protettive già adottate in via provvisoria.
All’udienza il Tribunale, senza particolari formalità, sentite le parti e il parere dell’esperto, nomina un ausiliario esperto della materia per il compimento degli atti istruttori indispensabili.
Se le misure protettive o gli atti cautelari richiesti sono destinati ad incidere sui diritti di terzi, anche questi devono essere sentiti.
c.1) ordinanza di convalida delle misure protettive: durata massima delle misure
Il tribunale, in caso di accoglimento del ricorso, dispone con ordinanza sulla durata massima delle misure protettive, che può essere compresa tra i trenta e i centoventi giorni, prorogabili, su istanza di parte e con il parere favorevole dell’esperto, fino a duecentoquaranta giorni.
c.1) ordinanza di convalida delle misure protettive: limitazione delle misure
Con la medesima ordinanza di accoglimento del ricorso, il Tribunale può disporre la limitazione delle misure:
- a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti;
- soltanto a determinati creditori o categorie di creditori.
La revoca delle misure protettive
La revoca delle misure protettive può essere disposta dal Tribunale, su istanza dell’imprenditore o di uno o più dei creditori, e sentito il parere dell’esperto, quando dette misure:
- non siano più idonee a garantire il raggiungimento della finalità di assicurare il buon esito delle trattative in corso;
- siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Con la medesima procedura può essere richiesta anche la limitazione di tali misure cautelari.
Il ruolo del Tribunale nella composizione negoziata: la convalida delle misure protettive e cautelari
Il giudice non è soggetto necessario della procedura della composizione negoziata, tanto che in dottrina si parla a volte di giurisdizione episodica, ma il suo intervento avviene per alcuni passaggi fondamentali.
Soprattutto, si deve notare la disposizione di cui all’art. 19, comma 3, CCI, laddove il legislatore sancisce l’inefficacia delle misure protettive, qualora il Tribunale non fissi l’udienza nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso. Si tratta, dunque, di un termine perentorio che comporta una grave responsabilità per il giudice.
Del resto, anche l’esperto è gravato di una analoga responsabilità, dal momento combinato disposto dell’art. 18, comma 1, con l’art. 19, comma 1, si evince che, in mancanza dell’accettazione dell’istanza da parte dell’esperto, il ricorso mancherebbe di un elemento essenziale – l’allegato recante la dichiarazione favorevole dell’esperto – è non potrebbe, perciò, essere accolto.
Nel primo caso – decreto di rigetto del Tribunale per mancato rispetto del termine – si tratta, com’è evidente, di un provvedimento dovuto, basato su dati oggettivi – il mancato rispetto, appunto, del termine perentorio dettato dal legislatore per depositare il ricorso.
Nel caso della accettazione dell’esperto, così come nel caso di emanazione di ordinanza di accoglimento da parte del Tribunale, si è di fronte a valutazioni necessariamente sommarie, che si esprimono in due direzioni convergenti:
- le concrete potenzialità di risanamento dell’impresa, che consentano di auspicare come almeno possibile la sua ripresa;
- l’adeguatezza delle misure richieste e la loro conferenza in riferimento alla prosecuzione delle trattative, volte al raggiungimento dello scopo di risanamento.
Si tenga, comunque, presente che l’istanza, anche qualora sia rigettata o revocata, può essere sempre ripresentata, in caso di mutamento della situazione concreta, argomentando diversamente la richiesta o integrandola con ulteriori informazioni decisive.