Rapporto tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF
Che rapporto c’è tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF
di Marzia Marconcini – avvocato
Description: Centrale Rischi e EURISC di CRIS sono due sistemi di informazioni distinti sia per modalità operative che per finalità perseguite, con effetti talvolta simili verso l’interessato
In un periodo, quale quello attuale, in cui una parte importante della popolazione italiana si trova in difficoltà a far fronte alle obbligazioni creditizie e finanziarie contratte, si sente molto spesso parlare delle famigerate segnalazioni negative in CRIF e in Centrale Rischi della Banca d’Italia. E talvolta si fa confusione tra i due sistemi di informazioni, per cui è opportuno fare un po’ di chiarezza.
Centrale Rischi della Banca d’Italia
La Centrale Rischi è un sistema di informazioni, un archivio dinamico, gestito dalla Banca d’Italia, in cui sono registrate tutte le posizioni debitorie (finanziamenti e garanzie) contratte sia dai privati che dalle imprese nei confronti di banche e intermediari finanziari, che superano la c.d. soglia di censimento.
La soglia di censimento è 30.000 euro ed è calcolata sul complesso dei debiti del cliente, sempre che non siano a sofferenza; difatti, se i debiti sono a sofferenza la soglia di censimento scende a 250 euro.
In Centrale Rischi sono inserite tutte le informazioni relative ai rapporti debitori che superano la soglia di 30.000 euro, sia positive che negative. Quindi, non appena il cliente contrae un debito con l’intermediario finanziario o la banca che superi 30.000 euro, o abbia più posizioni debitorie che, sommate, superano detta soglia, l’intermediario deve effettuare la segnalazione che, in questo caso, sarà positiva.
Si tenga, infatti, presente che, per avere la segnalazione negativa in Centrale Rischi e, quindi, qualificare la posizione debitoria in sofferenza non è sufficiente saltare o ritardare il pagamento di una sola rata, poiché la segnalazione negativa viene effettuata dalla banca o dall’intermediario in base a una valutazione complessiva delle esposizioni del cliente, ma non è necessario neppure necessario attendere la dichiarazione giudiziale dello stato di crisi o di insolvenza del cliente.
La funzione di Centrale Rischi
La Banca d’Italia, attraverso lo strumento della Centrale Rischi, svolge le funzioni istituzionali con riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario:
- verso le banche e gli intermediari finanziari: fornendo informazioni sul merito del credito dei clienti (o degli aspiranti clienti) consente all’intermediario di avere il quadro generale delle posizioni debitorie del cliente e di proporgli per tal via delle soluzioni adeguate alle sue capacità economiche, senza esporsi a sua volta al rischio di concedere finanziamenti o accettare garanzie a rischio di solvibilità;
- verso i privati e le imprese: il privato o l’impresa che ha sempre adempiuto diligentemente alle obbligazioni contratte, dal momento che questa notizia arriva all’intermediario attraverso la consultazione dell’archivio di Centrale Rischi, ha una buona probabilità di ottenere il prestito a condizioni più favorevoli.
Come opera Centrale Rischi
Tutte le banche e gli intermediari finanziari devono essere obbligatoriamente iscritti al sistema di Centrale Rischi e devono effettuare tutte le segnalazioni sopra soglia entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento.
Il mese ancora successivo, solitamente entro i primi dieci giorni, la Banca d’Italia invia in ritorno a tutti gli iscritti l’elenco delle esposizioni debitorie e le sofferenze registrate a sistema.
Tutti coloro che hanno interesse a conoscere la propria posizione all’interno della Centrale Rischi possono rivolgersi alla Banca d’Italia senza alcun onere economico.
Come ottenere la rettifica di una segnalazione in Centrale Rischi
L’autorità di vigilanza non effettua un controllo preventivo circa la verità e la contezza delle informazioni fornite a sistema dall’intermediario con riguardo ai singoli clienti.
Se il cliente ritiene che siano riportate informazioni inesatte sul suo conto, può rivolgersi, in primo luogo, all’intermediario stesso che le ha inserite nel Sistema, tramite lo strumento del reclamo e, qualora non riesca ad ottenere quanto richiesto, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o avviare una procedura di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010.
Quando il cliente non è più segnalato in Centrale Rischi
Al momento in cui il debito nei confronti dell’intermediario è estinto o comunque è sceso sotto la soglia di censimento cessa l’obbligo di quest’ultimo di effettuare la segnalazione.
Perciò, dal mese successivo alla data in cui è venuto meno l’obbligo di segnalazione, la posizione del cliente non sarà più oggetto di segnalazione.
Si deve tenere presente, tuttavia, che tutto il pregresso non viene cancellato, ma rimane in archivio come storico., che può essere consultato per un ulteriore periodo di tre anni.
CRIF
CRIF s.p.a. è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano su base volontaria.
L’impresa, che opera a livello globale, raccoglie informazioni non soltanto da banche e altri intermediari finanziari, ma anche da un’altra notevole varietà di soggetti, sia pubblici che privati, e le utilizza principalmente per la valutazione del merito del credito.
Tra i vari servizi, offre a tutti gli interessati l’accesso – a pagamento – a EURISC, il SIC che gestisce dal 1988.
Il SIC di CRIF: EURISC
EURISC è un sistema di adesione a base volontaria, in cui gli intermediari partecipanti effettuano la segnalazione di ogni finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria ottenuto o anche solo richiesto dal cliente, sia esso impresa o privato, senza alcuna soglia minima di rilevanza.
La funzione di EURISC di CRIF
Il SIC di CRIF ha la finalità dichiarata di fornire la referenza creditizia del richiedente, cioè la sua affidabilità alla luce della sua situazione debitoria generale. Si noti che CRIF non fornisce alcuna valutazione circa l’opportunità per l’intermediario di concedere o meno il prestito richiesto, restando in capo a quest’ultimo la totale libertà di decisione.
Su EURISC sono inserite tutte le informazioni, sia positive che negative, che riguardano sia privati che imprese, sia concessi che anche soltanto richiesti, e che hanno ad oggetto:
- crediti
- finanziamenti
- dilazioni di pagamento
- segnalazioni dei rimborsi
- facilitazioni di pagamento, quali, ad esempio, cessioni di crediti, dilazioni di pagamento, noleggio a lungo termine, leasing operativo, ecc.
Si noti che, con riferimento alla normativa privacy, il trattamento in EURISC dei dati personali del richiedente persona fisica non necessita del preventivo consenso dell’interessato poiché è basato sul legittimo interesse degli intermediari iscritti, ritenuto prevalente su gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE 2016/679, nel perseguimento delle finalità indicate nel Codice di Condotta.
Come opera EURISC di CRIF
I dati del richiedente, che comprendono dati identificativi e dati anagrafici, ma anche dati demografici e informazioni su finanziamenti e altre simili facilitazioni finanziarie, sono inseriti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF in diverse fasi:
- durante la fase istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o l’intermediario finanziario intende valutare il merito creditizio del richiedente;
- al momento della stipulazione del contratto di finanziamento;
- una volta al mese, in fase di aggiornamento sull’andamento dei rimborsi;
- quando si verifica un ritardo nel rimborso del finanziamento (segnalazione negativa).
Si noti che la segnalazione negativa diviene visibile su EURISC il mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima segnalazione, che non è, infatti, immediatamente visibile. Perciò, se il cliente nel periodo tra la prima segnalazione (non ancora visibile), che avviene nel mese successivo a quello in cui si è verificato il primo ritardo di pagamento, e la scadenza per la seconda segnalazione (visibile), che avviene nel mese ancora successivo, regolarizza la sua posizione, la segnalazione negativa non sarà visibile sul SIC.
Tutti coloro che hanno interesse a conoscere la propria posizione all’interno di EURISC di CRIF possono accedere al Sistema tramite un servizio a pagamento.
Come ottenere la rettifica di una segnalazione nel SIC di CRIF
CRIF riconosce all’interessato il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione di dati e informazioni che lo riguardano presenti sul SIC di CRIF se riscontra che un dato non è trattato in conformità alla normativa o che l’ente partecipante non l’ha segnalato correttamente, o se è vittima di furto d’identità o di una frode creditizia.
La richiesta può essere presentata, alternativamente:
- alla banca o altro intermediario che l’ha effettuata;
- direttamente a CRIF senza alcuna spesa.
Nel caso in cui il cliente si rivolga direttamente a CRIF, CRIF si obbliga a dare riscontro della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, tuttavia, la procedura è più complessa, dal momento che CRIF, per verificare la correttezza della richiesta del cliente, deve confrontarsi con l’ente segnalante. Con ogni probabilità, il tempo necessario per raggiungere l’esito dell’istruttoria supererà quasi certamente il termine di trenta giorni.
In ogni caso, CRIF ha previsto che per i primi trenta giorni in cui sono in corso le verifiche circa la correttezza della richiesta di rettifica del cliente la segnalazione sarà evidenziata come in fase di verifica per contestazione dell’interessato e, a partire dal trentesimo giorno, il rapporto di credito oggetto di contestazione non sarà più reso visibile a sistema.
Quando il cliente non è più segnalato in Centrale Rischi
I dati inseriti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF hanno un tempo di conservazione predeterminato nel Codice di Condotta.
Alla scadenza di detto termine il Sistema effettua la cancellazione automatica del dato senza necessità di alcun intervento dell’interessato.
Rapporto tra Centrale Rischi e EURISC di CRIF
Come si può facilmente rilevare dalla breve disamina che precede, i due sistemi di informazioni non hanno alcun rapporto tra loro, anche se alcuni aspetti li avvicinano.
Anzitutto, tra gli elementi in comune rileva la base soggettiva, dal momento che buona parte degli intermediari obbligatoriamente iscritti in Centrale Rischi si sono anche volontariamente iscritti al SIC di CRIF.
Inoltre, quando una informazione, oltre ad essere inserita nel sistema EURISC, ha le caratteristiche per essere immessa anche nel sistema di Centrale Rischi, la stessa segnalazione che la riporta dovrebbe coesistere, con contenuto analogo, sui due sistemi, anche se le informazioni e i dati personali richiesti potrebbero presentare delle diversità.
Un’altra analogia tra i due sistemi riguarda l’imputabilità della responsabilità circa il contenuto delle segnalazioni, in entrambi i casi riferita esclusivamente all’intermediario.
Diversi sono, invece, come si è visto, sia i tempi di conservazione delle informazioni che i presupposti per la segnalazione, che nel caso di Centrale Rischi richiedono la stipulazione del contratto da cui sorge l’obbligazione debitoria del cliente, mentre per il SIC di CRIF è sufficiente la sola richiesta di finanziamento o altra analoga facilitazione.
Così come parzialmente diverse sono anche le procedure per richiedere ed ottenere la rettifica della segnalazione, dal momento che nel caso di segnalazione in Centrale Rischi il preventivo reclamo all’intermediario segnalante è obbligatorio, mentre nel caso di segnalazione nel SIC di CRIF tale passaggio è alternativo alla proposizione della richiesta direttamente a CRIF.
Anche la base giuridica del trattamento dei dati personali è diversa:
- per CRIF la mancata necessità di ottenere il preventivo consenso dell’interessato è fondata sul prevalente interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. UE 2016/679, come sopra meglio evidenziato,
per la Centrale Rischi della Banca d’Italia la mancata preventiva raccolta del consenso dell’interessato da parte degli intermediari e della stessa Banca d’Italia è basata, nel caso degli intermediari, sulla necessità di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE 2016/679, come ulteriormente specificato dal medesimo art. 6, par. 3, lett. c) e dall’art. 2-ter del D.lgs. 196/2003, mentre nel caso della Banca d’Italia nell’esecuzione di un interesse pubblico di cui all’art. 6, par. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679, al fine di garantire la stabilità generale, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario.