Concordato Preventivo
Le disposizioni sul concordato preventivo del Codice della crisi riprendono in gran parte le disposizioni della precedente Legge fallimentare del 1942, introducendo, tuttavia, la distinzione tra:
CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE
Il concordato con continuità aziendale si basa su tre presupposti:
- soggettivo: possono accedervi soltanto gli imprenditori “sopra soglia” (cioè fallibili);
- oggettivo: l’imprenditore deve essere in stato di crisi o di insolvenza secondo le rispettive definizioni di cui all’art. 2;
- i creditori, al termine della procedura, devono realizzare un soddisfacimento non inferiore a quello che avrebbero ottenuto con la liquidazione giudiziale.
CONCORDATO LIQUIDATORIO
Nel concordato liquidatorio:
- la proposta deve prevedere un incremento di almeno il dieci per cento dell’attivo disponibile rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e
- al momento della domanda, deve prevedere il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo dei loro crediti.
CONCORDATO LIQUIDATORIO SEMPLIFICATO
Al concordato liquidatorio è affiancato il concordato liquidatorio “semplificato”, che si può avere solo all’esito della composizione negoziata, quale unica strada percorribile, e che è caratterizzato da una procedura più snella.
Per noi è fondamentale instaurare un dialogo con il cliente, per questo chiediamo di effettuare almeno il primo incontro in presenza, in modo da avere tutto il tempo per consentirgli di spiegarci la sua effettiva condizione, di rappresentare la situazione patrimoniale, le esposizioni e di esporci le sue eventuali motivazioni e i suoi obiettivi reali.
IL NOSTRO METODO IN SINTESI
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Un primo colloquio con uno dei nostri professionisti, che, nel completo rispetto della riservatezza del cliente, lo ascolterà e lo aiuterà a individuare gli aspetti e i documenti rilevanti ai fini dell’inquadramento della sua posizione debitoria2
Un secondo colloquio con inquadramento del caso ed esame dei primi documenti (se il cliente li ha con sé): consegna preventivo, conferimento dell’incarico e pianificazione dell’intervento3
Uno o più incontri successivi in cui i professionisti assegnati assisteranno il cliente nel completamento della raccolta di documenti e informazioni utili4
Con il quadro documentale completo, i nostri professionisti valuteranno se presentare istanza per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo in continuità o liquidatorio5
I nostri professionisti assisteranno il cliente per tutta la durata della procedura.
RISULTATO:
Esdebitazione e risanamento completo della propria situazione personale/familiare