Sovraindebitamento e gioco d’azzardo
La nozione di sovraindebitamento
Le procedure di sovraindebitamento sono state introdotte nel nostro ordinamento italiano con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e sono state riprese ed articolate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della crisi e dell’insolvenza.
Già con l’emanazione del primo corpus normativo si è esteso l’ambito di applicazione di questa tipologia di procedure concorsuali ad una nuova figura: il consumatore.
Se il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, […] (art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), per comprenderne il significato si deve risalire alla nozione di crisi e di insolvenza.
Sono definite crisi lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
Dalla lettura integrata delle riportate disposizioni si è, quindi, argomentato che anche il consumatore che abbia debiti da gioco d’azzardo avrebbe la possibilità di liberarsene definitivamente ricorrendo, a seconda della sua situazione economico-patrimoniale, alla procedura di ristrutturazione dei debiti o alla liquidazione controllata (art. 268 e seguenti, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e, allo step successivo, ottenere la cancellazione dei debiti con l’esdebitazione.
Il condizionale, tuttavia, in questo caso è dettato dalla necessità di verificare la sussistenza dei presupposti indicati dal legislatore, che devono essere tutti presenti nella situazione concreta, perché il debitore possa accedere alla procedura.
Presupposti di applicabilità delle procedure di sovraindebitamento
Il primo presupposto per accedere alle procedure di sovraindebitamento è che il debitore sia sovraindebitato, che, cioè, si trovi nella incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte; ma un secondo presupposto, non meno importante del precedente, è rappresentato dalla dimostrata diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Com’è subito evidente, nel caso del debitore che si sia indebitato a causa del gioco d’azzardo, possono, dunque, sorgere dei dubbi sulla ammissibilità della sua domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, proprio perché si configurerebbe un profilo di colpevolezza circa la sua condotta e, di conseguenza, verrebbe a mancare il requisito della meritevolezza.
Tuttavia, a questo punto si rende opportuno distinguere tra gioco d’azzardo puro e semplice e ludopatia (termine di recente coniazione che ha tra i suoi sinonimi gioco d’azzardo patologico-GAP, azzardopatia e disturbo da gioco d’azzardo-DGA).
Nozione di ludopatia
Secondo quanto si legge nel Dossier del Ministero della Salute del 19 gennaio 2020, il Disturbo da Gioco d’Azzardo – DGA è una patologia che ha in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali definisce ulteriormente questo disturbo come il comportamento persistente, ricorrente e maladattativo di gioco che compromette le attività personali, familiari o lavorative.
Si tratterebbe, quindi, di una dipendenza patologica, equiparabile ad altre patologie quali depressione, abuso di alcol/tabacco/sostanze psicotrope illegali, disturbi della personalità (antisociale, narcisistico, istrionico, borderline) e altri disturbi associati allo stress.
L’orientamento giurisprudenziale
La giurisprudenza di merito sembra accogliere la rappresentata distinzione tra le situazioni in cui il debitore risulta semplicemente dedito o appassionato al gioco d’azzardo, da casi in cui ci si trova di fronte a un vero e proprio esempio di disturbo della personalità.
Soltanto qualora il debitore dimostri di essere affetto da ludopatia, o, meglio, l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) adito, cui spetta il compito di presentare la domanda del debitore al3 giudice, dimostri nella relazione allegata alla domanda la buona fede del debitore, che avrebbe agito non intenzionalmente ma in quanto affetto da siffatta patologia, il giudice potrà ritenere la procedura ammissibile.
In tal senso, si veda, da ultimo, la sentenza del Tribunale di Oristano del 7 aprile 2023, che conferma l’orientamento per cui i soggetti ludopatici sono da ritenersi idonei ad essere ammessi alle procedure di sovraindebitamento, ma gli esempi potrebbero essere molteplici.
Cosa fare in concreto
Il consumatore sovraindebitato dovrà, anzitutto, dimostrare di essere afflitto dalla patologia della ludopatia.
Qualora, difatti, decidesse di rivolgersi a un consulente per gestire la propria situazione economico-finanziaria e, dall’analisi dei suoi debiti, emerga che essi sono causati essenzialmente dalla sua continua ricerca di denaro destinato al gioco d’azzardo, lo stesso professionista non potrà che sollecitarlo a procurarsi la documentazione medica attestante la sussistenza di un disturbo patologico.
Questa documentazione, necessaria, come evidenziato sopra, per l’ammissibilità della domanda di sovraindebitamento, nel caso particolare del ludopatico non può prescindere dall’acquisizione della consapevolezza, da parte di quest’ultimo, della propria patologia, e del conseguente avvio di un percorso terapeutico di recupero, il cui buon esito finale è anch’esso elemento rilevante per l’ammissibilità della domanda, giacché se il debitore non superasse la propria condizione patologica il beneficio dell’esdebitazione sarebbe destinato a durare ben poco.
Una volta superato questo fondamentale passaggio, il consulente assiste il consumatore nella predisposizione della domanda e nella presentazione della medesima all’OCC, fornendo, tra l’altro:
- l’elenco dei debiti e i correlati nominativi dei creditori;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento nella dedizione del debitore al gioco d’azzardo, descritta (e documentata) come patologia certificata dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
- la prova del superamento della condizione patologica rappresentata dal deposito del certificato di guarigione, o, in alternativa, l’avvenuto avvio di un percorso di recupero con correlata nomina di un amministratore di sostegno.
In presenza di tale documentazione l’Organismo di Composizione della Crisi avrà gli strumenti per la redazione della relazione di accompagnamento alla domanda da presentare al Tribunale competente il quale, con ogni probabilità, ammetterà il debitore alla procedura di sovraindebitamento richiesta, sussistendone i presupposti.